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  • APE - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: QUESTO DOCUMENTO SCONOSCIUTO

    17/04/2018 Autore: Francesca Bianchi
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    Dal giugno 2013 ogni contratto (compravendita, locazione, donazione o altro trasferimento a titolo gratuito) risulta nullo se ad esso non viene allegato l’A.P.E.

    Di cosa si tratta? L’A.P.E., Attestato di Prestazione Energetica, è un documento che delinea le caratteristiche energetiche di un edificio o di un’unità immobiliare. Questo strumento consente di valutare la convenienza economica dell’acquisto o della locazione di un immobile in rapporto ai consumi energetici e di individuare i corretti eventuali interventi di riqualificazione energetica.

    Facciamo chiarezza per capirne importanza e caratteristiche.

    Cosa si intende per “prestazione energetica”?

    La Legge 90/2013 la definisce come quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici.

    Quando è necessario effettuare e presentare un A.P.E.?

    La certificazione energetica è sempre richiesta nei seguenti casi:

    • Contratti di compravendita, cioè trasferimenti a titolo oneroso
    • Contratti di donazione o altri trasferimenti a titolo gratuito
    • Contratti di locazione
    • Edifici di nuova costruzione ultimati
    • Annunci di compravendita e/o locazione
    • Ristrutturazione, qualora i lavori insistano sul 25% della superficie dell’involucro dell’edificio
    • Edifici pubblici aperti al pubblico
    • Contratti nuovi e rinnovati per gestioni di impianti termici e climatizzazione di edifici pubblici
    • Ristrutturazione o riqualificazione che hanno determinato una variazione delle prestazioni energetiche

    Per ogni tipologia di inadempimento (mancata consegna del documento, ritardo ecc. ) esistono diverse sanzioni: si va da semplici multe pecuniarie per i proprietari fino ad arrivare a responsabilità civili, penali e disciplinari per i professionisti.

    Chi può redigere l’A.P.E?

    L’A.P.E. deve essere redatto da un professionista accreditato come “certificatore energetico”: un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (architetto, ingegnere, geometra, perito edile), iscritto al proprio ordine di appartenenza e che possiede adeguate competenze specifiche in materia di efficienza energetica degli edifici. Formazione, aggiornamento ed accreditamento di questi professionisti vengono gestiti dalle Regioni con apposite norme.

    Come viene redatto?

    A seguito di un sopralluogo necessario ed obbligatorio, l’A.P.E. viene redatto per mezzo di un apposito software che, valutate diverse informazioni inserite (caratteristiche di murature ed infissi, caratteristiche geometriche dell’immobile, produzione di acqua calda, raffrescamento e riscaldamento degli ambienti, tipo di impianto ed eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile), elabora un documento riassuntivo delle caratteristiche energetiche e ne rilascia una “targa energetica”.

    Quanto costa l’A.P.E.?

    Il compenso per questo servizio professionale non è soggetto ad una tariffa minima: esso dipende dal luogo, dalla tipologia dell’immobile e da altri fattori che influenzano il lavoro del certificatore. A titolo di esempio, per un appartamento “standard” il costo dell’attestato può oscillare in media tra i 150 e i 250 euro.

    Qual è la durata della sua validità?

    L’A.P.E. ha valenza pari a 10 anni. La data di “scadenza” è indicata sulla prima pagina. Salvo interventi sull’immobile che vanno a modificarne le prestazioni energetiche: in tal caso sarà necessario redigere un nuovo documento, indipendentemente dalla data di validità.

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