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OPERE REALIZZABILI IN ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA
Il 7 aprile 2018 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il glossario con l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera. Cosa significa? Significa un concreto snellimento burocratico per l'amministrazione comunale e per gli “utenti” un vero risparmio di tempo (di compilazione, consegna ed eventuale attesa di risposta) e di denaro (nessun costo di segreteria o di consegna pratica).
Dal 22 aprile è pertanto possibile effettuare una serie di opere senza la necessità di presentare pratiche presso gli uffici predisposti del proprio Comune.
Questa svolta procedurale avrà un grande effetto positivo per coloro che si apprestano a svolgere particolari opere edili. Non sarà necessario consegnare alcun titolo abilitativo prima di partire con i lavori: nessuna CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), nessuna SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), né tanto meno nessun Permesso di Costruire.
Per quanto riguarda le abitazioni, quali sono questi lavori?
Si possono delineare alcune grandi categorie:
- Manutenzione ordinaria
- Installazione/riparazione/sostituzione di pompe di calore
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Pavimentazione di aree pertinenziali
- Pannelli fotovoltaici
1. Nella manutenzione ordinaria sono previsti riparazione, sostituzione, rinnovamento di: pavimentazione interna ed esterna, intonaci interni ed esterni, rivestimenti interni ed esterni, elementi decorativi delle facciate, serramenti, parapetti e ringhiere, controsoffitti strutturali, rete fognaria, impianto elettrico, impianto per la distribuzione del gas, impianto igienico e idro-sanitario, impianto di estrazione fumi.
2. Sono anche previste installazione e integrazione di: controsoffitti non strutturali, impianto di illuminazione esterno, impianto di protezione antincendio, impianto di climatizzazione, antenna/parabola.
L’installazione di pompe di calore è possibile fino ad una potenza termica utile nominale pari a 12kw.
3. Sono considerati interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche installazione, riparazione, sostituzione di: servoscala, rampe, ascensori e montacarichi, apparecchi sanitari specifici, dispositivi sensoriali.
Resta comunque in vigore l’obbligo di farsi rilasciare da installatori e manutentori il certificato di conformità degli impianti o qualsiasi altra documentazione richiesta dalla legge una volta terminati i lavori.
Ovviamente, il fatto di non dover consegnare nulla di scritto non significa esimersi dal rispetto delle prescrizioni urbanistiche e delle norme specifiche dell’attività edilizia (norme igienico-sanitarie, antisismiche, di risparmio energetico ecc), consultabili nei documenti comunali come PGT, Regolamento Edilizio e Regolamento d’Igiene.
Per visualizzare l'elenco completo (pagg. 28-38) clicca qui.
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